ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI: PROROGA
L’obbligo introdotto per le imprese iscritte al Registro Imprese di assicurare i seguenti beni:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa (anche detenuti in forza di contratti di comodato gratuito, di locazione o di leasing finanziario) è stato posticipato dal 31 marzo al 01 gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. La scadenza resta ferma al 31 marzo, senza sanzioni per 90 giorni, per le grandi imprese, mentre le medie imprese dovranno adeguarsi all’obbligo entro il 01 ottobre. La proroga richiesta con forza dalle principali associazioni imprenditoriali, tra le quali la nostra, è motivata dai dubbi interpretativi ancora irrisolti che stanno creando confusione nella stipulazione delle polizze catastrofali.
ENTRO IL 30 GIUGNO OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Entro il 30 giugno tutti gli amministratori di società, sia di persone che di capitali, dovranno dotarsi di un indirizzo PEC, distinto da quello della società. Attualmente, non sono previste sanzioni specifiche per il mancato rispetto dell’obbligo, ma potrebbero esserci conseguenze amministrative.
Questa normativa mira a digitalizzare e semplificare i processi, riducendo la dipendenza dalla documentazione cartacea.
AGGIORNAMENTO CODICI ATECO 2025: POSSIBILE IMPATTO PER I FORFETTARI SOLO DAL 2026
La modifica dei codici ATECO, che entrerà in vigore il 1° aprile 2025, potrebbe avere ripercussioni ai fini della determinazione dei redditi per chi applica il regime forfettario, ma solo per le imposte che si dovranno pagare dal 2026. Infatti, mentre nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, al rigo LM21, colonna 4, ai fini meramente descrittivi, dovrà essere indicato il codice attività desunto dalla classificazione ATECO 2025, nei righi da LM22 a LM27 dovrà essere indicato il codice Ateco della precedente classificazione strumentale; non verrà perciò modificato il coefficiente di redditività e non ci sarà nessun impatto nella determinazione del reddito imponibile e nelle imposte da versare.
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ DETASSATO
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in data 20 febbraio 2025.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 5% sul premio di risultato erogato ai lavoratori, o totalmente detassato, se gli stessi optano di destinarlo, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività già proposte per lo scorso anno e, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, a Confesercenti Regionale Lombardia (conflombardia@pec.confinrete.it), alle organizzazioni sindacali (filcams@cgil.lombardia.it; fisascat.lombardia@cisl.it; mail@uiltucslombardia.it) e a Enbil (info@enbil.it). Per ricevere copia integrale dell’accordo inviare una mail a: brescia@enbil.it
COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ANNUALE LAVORI USURANTI
Il 31 marzo scade il termine per l’invio al Ministero del Lavoro della comunicazione relativa ai dipendenti impegnati in lavori usuranti.
Come ogni anno, i datori di lavoro, che nel 2024 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti, devono inviare telematicamente il modello LAV-US, tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, comunicando i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto le sopradette mansioni.
Nello specifico, il D.lgs. 67/2011 prevede l’obbligo di comunicazione in capo ai datori di lavoro che impiegano: lavoratori in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori notturni; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo; conducenti di veicoli pesanti, adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Tale adempimento è necessario per garantire ai lavoratori interessati gli appositi benefici pensionistici.
L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500€ a 1500€, previa diffida ad adempiere.