DECRETO OMNIBUS – Nuove disposizioni
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Con il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/2161 che intende modernizzazione a livello europeo le norme relative alla protezione dei consumatori.
Il decreto introduce una nuova disciplina relativa agli “Annunci di riduzione di prezzo” che è entrata un vigore dal 1° luglio 2023.
La nuova disposizione prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente (da intendersi come il prezzo più basso) applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo.
Qualora i prodotti siano immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo più basso fa riferimento.
La norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili e alle vendite sottocosto.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del prezzo più basso si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo più basso sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
La regola si applica, invece, alle vendite di liquidazione e alle vendite di fine stagione, oltre che alle vendite promozionali.
In ogni caso, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve recare, altresì. l’indicazione della percentuale di sconto applicata.
La violazione delle norme sugli annunci di riduzione di prezzo è punibile con una sanzione amministrativa da €516 a €3.098.
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25125 Brescia (BS)
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