Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con legge 115/2015, al fine di verificare il rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
Ogni singolo contribuente deve, quindi, fornire, attraverso i modelli della dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative ai contributi percepiti, non indicati nel registro.
Nelle note integrative di bilancio di esercizio o eventuale bilancio consolidato, le imprese sono tenute a pubblicare importi e informazioni relativi a:
- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributo o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati della pubbliche amministrazioni.
La legge 124/2017, ai commi da 125 a 129, richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo degli aiuti pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa, nel corso dell’anno precedente.
Pubblicazione che avviene sul proprio sito internet aziendale, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.
CONTRIBUENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO
I contribuenti iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa)
- società di persone (Snc, Sas)
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei mjinimi, regime forfettario)
- società cooperative (incluse le cooperative sociali)
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
AIUTI DI STATO SOGGETTI AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
Sono oggetto di pubblicazione gli aiuti di Stato di importo complessivo superiore a € 10.000.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tale obbligo, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, egli dovrà restituire in forma integrale il beneficio ricevuto.
INFORMAZIONI RICHIESTE
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
- data di incasso
- importo incassato
- causale (descrizione del beneficio)
- titolo (riferimento normativo, bando, ecc..)
ELENCO IMPRESE CON AIUTI DI STATO
Confesercenti della Lombardia Orientale pubblica questa pagina per le imprese che abbiano necessità di adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta.
2020
2021
2022
2023
2024