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D i s t a n t i
ma Uniti

Con il coraggio di rialzarci, insieme.

Il valore della Comunità

Stiamo attraversando un’esperienza molto difficile, queste settimane saranno ricordate per molto tempo ma non ci lasceranno in eredità solo brutti ricordi. Insieme al senso di responsabilità sociale sta crescendo anche il sentimento di solidarietà che prende forma in diverse iniziative sul territorio.

Confesercenti della Lombardia Orientale intende fare la sua parte e offrire un aiuto concreto a tutti i propri associati per sostenerne e rilanciarne l’impreditorialità. Siamo forti della consapevolezza che la nostra rinascita socio-economica potrà avvenire solo insieme e “dal basso”, avendo come protagonisti voi, i soggetti del tessuto economico-sociale a livello locale.

Quello che stiamo attraversando è un momento nuovo e difficile da interpretare ma la certezza è che finirà e quando questo accadrà dovremo essere pronti.

Lo stato delle cose ci sta forzando a percorrere più velocemente la strada della digitalizzazione

UN AIUTO CONCRETO

Programmiamo sessioni gratuite individuali nella forma di video-consulenze su tematiche utili a riprendere le vendite e la promozione della tua attività con maggiore efficacia passata l’emergenza per il COVID-19. 

I nostri esperti si mettono a disposizione per consigliarti su temi quali:

  • La digitalizzazione del tuo business

  • L’apertura di piattaforme di e-commerce

  • La riduzione dei costi superflui di promozione e marketing

  • La consulenza strategica su Social Media Marketing e Web Marketing

  • Il rafforzamento della tua presenza sui canali digitali e la creazione di contenuti rilevanti

  • L’analisi del tuo sito web aziendale

Generemo poi per te un report che ti invieremo come riferimento. Sarà uno strumento utile anche per avere una visione ad ampio raggio sui cambiamenti di mercato e su come potrai muoverti verso una ripresa coerente con questi.

Facciamo questo regalo nella speranza di dare sostegno a tutti gli associati che ne esprimano il desiderio.

IMPARARE è L’effetto E LA CURA

Lo scenario di mercato si è trasformato in modo improvviso. Da un giorno all’altro i comportamenti di acquisto sono cambiati e continueranno a mutare nel prossimo futuro.

Dobbiamo scegliere in questo momento se lasciarci andare alla paura, all’ansia ed alla tristezza oppure se prepararci al futuro con consapevolezza e speranza aiutandoci l’un l’altro. Sono diversi i modi in cui possiamo ancora rivelare il meglio di noi e fare comunità, anche se a distanza.

Siamo tutti chiamati anche ad imparare da questo momento difficile. Imparare è l’effetto e la cura, è il rimedio alla tristezza e la nostra possibilità per ripartire.

Tutto sembra essere sospeso oggi durante questa emergenza sanitaria, eppure proprio ora abbiamo bisogno di pensare al domani e di farlo con ragionevolezza.

Abbiamo attivato per i nostri associati un servizio di sostegno educativo per far fronte a questa situazione complicata.

RIMANI AGGIORNATO CON NOI SULLE ULTIME NOVITà

EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Scopri tutti gli aggiornamenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19: Ordinanze di Regione Lombardia e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E RICREATIVE NEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE DA: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA

Normative in vigore su territorio nazionale e lombardo:

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 valido a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020

Ordinanza n.623 del 21 ottobre 2020 di Regione Lombardia in vigore a partire dal 22 ottobre fino al 13 novembre. Per gli aspetti non disciplinati da tale Ordinanza, resta salvo quanto previsto dall’Ordinanza n.620 del 16 ottobre 2020

Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione, del 21 ottobre 2020, la quale disciplina i gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali.

Ecco le principali disposizioni adottate:

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 21 OTTOBRE 2020

I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le stesse nel rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, le quale prevede:

  • dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità/urgenza. resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza
  • le situazioni che consentono possibilità di spostamento devono essere comprovate attraverso produzione di un’autodichiarazione

Disposizioni valide per le attività economiche lombarde (Ordinanza di regione Lombardia n.623 / DPCM 24 ottobre 2020)

PUBBLICI ESERCIZI E SOMMINISTRAZIONE

  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite

a) dalle ore 5 alle ore 18, con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che tutti siano conviventi (*DPCM)

b) dalle 5 alle 18 in assenza di consumo al tavolo

  • Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
  • Consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi / strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • Consentita fino alle ore 23 la ristorazione con asporto, con divieti di consumazione sul posto o nelle adiacenze (*Ordinanza n.623 Regione Lombardia)
  • distributori automatici di bevande e alimenti con affaccio su via pubblica (h.24), sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 5.00, ad eccezione dei distributori automatici di latte e acqua
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (*DPCM)
  • La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (*Ordinanza n.623)
  • Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI E ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura (Ordinanza n.623):

a) delle grandi strutture di vendita

b) degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, igiene per la casa, piante e fiori e prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli

  • È fatto obbligo per gli esercizi commerciali al dettaglio di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI, SAGRE E FIERE, SPETTACOLI

  • Sono sospesele attività di sale bingosale scommesse e sale giochi, come anche il gioco con dispositivi elettronici (slot machines…) situati all’interno di esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli
  • Sono sospese tutte le gare, competizioni e altre attività di sport di contatto dilettantistico a livello regionale e locale
  • È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (*DPCM)
  • Sospensione degli spettacoli aperti al pubblico, sia al chiuso (teatri, sale concerto, cinema) sia all’aperto
  • Sono sospese le attività di palestrepiscinecentri natatoricentri benesserecentri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturalicentri sociali e centri ricreativi

LINEE DI INDIRIZZO DI REGIONE LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE

  • Nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona, settore della ristorazione, è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani
  • Nelle attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering…), è preferibile favorire la consultazione online sul proprio cellulare del menù, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere
  • La temperatura corporea deve essere misurata al cliente che consuma al tavolo a prescindere da cosa consumi o dalla tipologia del locale (ristorante, bar, ecc…). Se la temperatura risulta superiore a 37.5 °C il cliente non potrà accedere al servizio e sarà invitato a contattare il proprio medico curante.

Clicca i link seguenti per leggere le schede  e le misure specifiche per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle misure contenute nell’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020:

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

  • Per i datori di lavoro è confermato l’obbligo di misurare la temperatura a tutti i dipendenti. Se tale temperatura sarà superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro
  • Misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata
  • È obbligatoria la rilevazione della temperatura in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento

UTILIZZO DELLA MASCHERINA E ALTRE PROTEZIONI

  • Nel territorio regionale è fatto obbligo di uscire con mascherina a protezione di naso e bocca, nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. DL n. 125 del 7 ottobre 2020 decreta che i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati sempre, durante l’arco dell’intera giornata, tranne che nella propria abitazione privata
  • Non sono soggetti all’utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso prolungato della mascherina
  • È soggetto all’obbligo di utilizzo della mascherina il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali
  • Colore che svolgono attività motoria o sportiva, non è obbligatorio l’uso della mascherina, salvo il suo utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale

F.A.Q. DI REGIONE LOMBARDIA SULL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE E SULL’ORDINANZA N.623 DEL 21 OTTOBRE 2020

Di seguito riportiamo le F.A.Q. di Regione Lombardia contenenti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020 e dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020.

F.A.Q. di Regione Lombardia sull’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020:

  • Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?

, in quanto gli spostamenti da e verso l’aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell’interessato l’onere di produrre adeguata autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

F.A.Q. di Regione Lombardia sull’Ordinanza n.623 del 21 ottobre 2020:

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?

, le attività di somministrazione presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).

  • È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all’interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?

, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.

  • I ristoranti e i bar presenti all’interno delle strutture ricettive possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le ore 18?

, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.

  • Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?

Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.

  • L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 623 prevede che “nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”. Gli esercizi che vendono in via prevalente generi alimentari (o altre merceologie consentite dall’Ordinanza) possono vendere tutte le merceologie in assortimento? Ad esempio, un supermercato può vendere pentole, abbigliamento, cancelleria?

No, in quanto la deroga disposta dall’art. 2 dell’Ordinanza regionale 623 consente di vendere, anche nelle giornate di sabato e domenica, esclusivamente determinate categorie merceologiche (tra cui i generi alimentari) espressamente elencate dalla stessa ordinanza, con conseguente divieto di vendere ulteriori e differenti tipologie di prodotto.

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Allegato 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’13 ottobre 2020, contenete le misure da seguire per gli esercizi commerciali.

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza, almeno due volte al giorno, ed in funzione dell’orario di apertura;
  • Garanzia di un’adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie,

b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori,

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, contenete il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro, stipulato tra il Governo e le parti sociali.

L’obiettivo del protocollo è quello di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, all’interno degli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19.

Esso contiene, infatti, misure che seguono la logica della precauzione, attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro, applicando le ulteriori misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti in azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Confesercenti e i suoi partner possono guidarti in questa delicata fase, mediante un servizio che prevede:

a) analisi specifica del settore di appartenenza;

b) compilazione della check – list applicabile all’azienda;

c) redazione della relazione sulla valutazione del rischio COVID-19;

d) istruzione sull’effettuazione di formazioneinformazione e addestramento di eventuali lavoratori;

e) stesura delle misure e della modalità operative da adottare per il contenimento del virus sars-cov2, in fase di riapertura dell’attività, con aggiornamento / integrazione del Documento di Valutazione Rischio Biologico – Emergenza COVID-19, se necessario.

Se hai bisogno di assistenza e vuoi ulteriori informazioni, scrivi all’indirizzo e-mail: formazione@comservizi.it.

MISURE IGIENICO SANITARIE

  • Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Evitare abbracci e strette di mano;
  • Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
  • È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

CARTELLI INFORMATIVI PER EMERGENZA COVID-19

Confesercenti Lombardia ha elaborato una serie di cartelli utili per la riapertura in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente per le attività del commercio, della somministrazione e, più in generale, del settore terziario.

CARTELLI PROCEDURA GENERALE ITA-ENG

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EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Scopri tutti gli aggiornamenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19: Ordinanze di Regione Lombardia e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

DISPOSIZIONI IN VIGORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E RICREATIVE NEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE DA: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA

Normative in vigore su territorio nazionale e lombardo:

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 valido a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020

Ordinanza n.623 del 21 ottobre 2020 di Regione Lombardia in vigore a partire dal 22 ottobre fino al 13 novembre. Per gli aspetti non disciplinati da tale Ordinanza, resta salvo quanto previsto dall’Ordinanza n.620 del 16 ottobre 2020

Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione, del 21 ottobre 2020, la quale disciplina i gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali.

Ecco le principali disposizioni adottate:

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 21 OTTOBRE 2020

I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le stesse nel rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, le quale prevede:

  • dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità/urgenza. resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza
  • le situazioni che consentono possibilità di spostamento devono essere comprovate attraverso produzione di un’autodichiarazione

Disposizioni valide per le attività economiche lombarde (Ordinanza di regione Lombardia n.623 / DPCM 24 ottobre 2020)

PUBBLICI ESERCIZI E SOMMINISTRAZIONE

  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite

a) dalle ore 5 alle ore 18, con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che tutti siano conviventi (*DPCM)

b) dalle 5 alle 18 in assenza di consumo al tavolo

  • Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
  • Consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi / strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • Consentita fino alle ore 23 la ristorazione con asporto, con divieti di consumazione sul posto o nelle adiacenze (*Ordinanza n.623 Regione Lombardia)
  • distributori automatici di bevande e alimenti con affaccio su via pubblica (h.24), sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 5.00, ad eccezione dei distributori automatici di latte e acqua
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (*DPCM)
  • La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (*Ordinanza n.623)
  • Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI E ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura (Ordinanza n.623):

a) delle grandi strutture di vendita

b) degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, igiene per la casa, piante e fiori e prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli

  • È fatto obbligo per gli esercizi commerciali al dettaglio di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI, SAGRE E FIERE, SPETTACOLI

  • Sono sospesele attività di sale bingosale scommesse e sale giochi, come anche il gioco con dispositivi elettronici (slot machines…) situati all’interno di esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli
  • Sono sospese tutte le gare, competizioni e altre attività di sport di contatto dilettantistico a livello regionale e locale
  • È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (*DPCM)
  • Sospensione degli spettacoli aperti al pubblico, sia al chiuso (teatri, sale concerto, cinema) sia all’aperto
  • Sono sospese le attività di palestrepiscinecentri natatoricentri benesserecentri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturalicentri sociali e centri ricreativi

LINEE DI INDIRIZZO DI REGIONE LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE

  • Nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona, settore della ristorazione, è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani
  • Nelle attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering…), è preferibile favorire la consultazione online sul proprio cellulare del menù, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere
  • La temperatura corporea deve essere misurata al cliente che consuma al tavolo a prescindere da cosa consumi o dalla tipologia del locale (ristorante, bar, ecc…). Se la temperatura risulta superiore a 37.5 °C il cliente non potrà accedere al servizio e sarà invitato a contattare il proprio medico curante.

Clicca i link seguenti per leggere le schede  e le misure specifiche per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle misure contenute nell’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020:

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

  • Per i datori di lavoro è confermato l’obbligo di misurare la temperatura a tutti i dipendenti. Se tale temperatura sarà superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro
  • Misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata
  • È obbligatoria la rilevazione della temperatura in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento

UTILIZZO DELLA MASCHERINA E ALTRE PROTEZIONI

  • Nel territorio regionale è fatto obbligo di uscire con mascherina a protezione di naso e bocca, nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. DL n. 125 del 7 ottobre 2020 decreta che i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati sempre, durante l’arco dell’intera giornata, tranne che nella propria abitazione privata
  • Non sono soggetti all’utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso prolungato della mascherina
  • È soggetto all’obbligo di utilizzo della mascherina il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali
  • Colore che svolgono attività motoria o sportiva, non è obbligatorio l’uso della mascherina, salvo il suo utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale

F.A.Q. DI REGIONE LOMBARDIA SULL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE E SULL’ORDINANZA N.623 DEL 21 OTTOBRE 2020

Di seguito riportiamo le F.A.Q. di Regione Lombardia contenenti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020 e dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020.

F.A.Q. di Regione Lombardia sull’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020:

  • Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?

, in quanto gli spostamenti da e verso l’aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell’interessato l’onere di produrre adeguata autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

F.A.Q. di Regione Lombardia sull’Ordinanza n.623 del 21 ottobre 2020:

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?

, le attività di somministrazione presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).

  • È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all’interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?

, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.

  • I ristoranti e i bar presenti all’interno delle strutture ricettive possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le ore 18?

, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.

  • Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?

Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.

  • L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 623 prevede che “nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”. Gli esercizi che vendono in via prevalente generi alimentari (o altre merceologie consentite dall’Ordinanza) possono vendere tutte le merceologie in assortimento? Ad esempio, un supermercato può vendere pentole, abbigliamento, cancelleria?

No, in quanto la deroga disposta dall’art. 2 dell’Ordinanza regionale 623 consente di vendere, anche nelle giornate di sabato e domenica, esclusivamente determinate categorie merceologiche (tra cui i generi alimentari) espressamente elencate dalla stessa ordinanza, con conseguente divieto di vendere ulteriori e differenti tipologie di prodotto.

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Allegato 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’13 ottobre 2020, contenete le misure da seguire per gli esercizi commerciali.

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza, almeno due volte al giorno, ed in funzione dell’orario di apertura;
  • Garanzia di un’adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie,

b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori,

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, contenete il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro, stipulato tra il Governo e le parti sociali.

L’obiettivo del protocollo è quello di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, all’interno degli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19.

Esso contiene, infatti, misure che seguono la logica della precauzione, attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro, applicando le ulteriori misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti in azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Confesercenti e i suoi partner possono guidarti in questa delicata fase, mediante un servizio che prevede:

a) analisi specifica del settore di appartenenza;

b) compilazione della check – list applicabile all’azienda;

c) redazione della relazione sulla valutazione del rischio COVID-19;

d) istruzione sull’effettuazione di formazioneinformazione e addestramento di eventuali lavoratori;

e) stesura delle misure e della modalità operative da adottare per il contenimento del virus sars-cov2, in fase di riapertura dell’attività, con aggiornamento / integrazione del Documento di Valutazione Rischio Biologico – Emergenza COVID-19, se necessario.

Se hai bisogno di assistenza e vuoi ulteriori informazioni, scrivi all’indirizzo e-mail: formazione@comservizi.it.

MISURE IGIENICO SANITARIE

  • Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Evitare abbracci e strette di mano;
  • Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
  • È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

CARTELLI INFORMATIVI PER EMERGENZA COVID-19

Confesercenti Lombardia ha elaborato una serie di cartelli utili per la riapertura in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente per le attività del commercio, della somministrazione e, più in generale, del settore terziario.

CARTELLI PROCEDURA GENERALE ITA-ENG

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